Archive for Novembre 5th, 2009
Sul “crocefisso”. Brevi considerazioni di un agnostico.
Sul “crocefisso”. Brevi considerazioni di un agnostico.
In linea di principio concordo sul fatto che il simbolo cristiano non dà fastidio se non a quelli che qui giungono da Paesi stranieri con altre tradizioni, ma sostengo però che ognuno non può e non deve imporre le sue costumanze in casa d’altri, dove, invece, deve integrarsi. In caso contrario se ne stia a casa sua.
E’ però importante sottolineare che avvenne l’obbligatorietà dell’esposizione del simbolo cristiano in scuole, ospedali, aule di tribunali, uffici pubblici… attraverso una legge che fu promulgata nel 1924 (o 1922). Ora un’altra legge, formulata da altri giudici, in altri tempi, ne abolisce l’esposizione.
Insomma, una legge dà, una legge toglie! Ma se le tradizioni dovranno essere sancite per leggi avverrà un vero massacro ovunque ciò sarà reso prassi.
(Solo il silvio IV, dalla sua instaurazione, s’avvale ordinariamente di DdL; ma questo è un altro discorso).
Se però dobbiamo considerare che dietro questa manifestazione della Corte di Strasburgo, in altre parole l’accantonamento del simbolo cristiano in chiese e sacrestie, è nascosto il nemico giudeo, ben trionfi il simboli cristiano.
Però, con simile ragionamento e comportamento non faremmo altro che perpetuare il reiterarsi delle fedi religiose che, OVUNQUE SONO PASSATE E PASSANO, LASCIANO DIETRO DI SE’ SOLO INFINITE SCIE DI MORTI NEL NOME DEL LORO DIO!
Dunque, viva il laicismo; e assicuro che non è così brutto e scomodo vivere senza la figura di un dio che ci dovrebbe giudicare, anzi, è esaltante accettare gli errori che si commettono correggendoli contando solo su se stessi.
La vita scomoda è quella del ricercatore, altro che quella del credente!
Devo solo aggiungere che Nicola C. è disinformato, o male infornato in proposito del fatto che la religione che lui definisce “cattolica”, e stranamente non “cristiana”, è ancora religione di stato. Essa non lo è più.
Saluti romani.
kiriosomega
Leggi e diritti sulla libertà di religione in Italia.
Tutti ne parlano, ma chi le conosce?
A tal proposito produco un volo pindarico delle leggi, dal 1929 ad oggi, riguardanti le confessioni religiose in Italia .
Un tempo furono ratificati i Patti Lateranensi, leggi attraverso cui S. E. Benito Mussolini intendeva “cavalcare” la chiesa, ma, per l’infido comportamento politico di questa, fu invece “cavalcato” e tradito dalla stessa istituzione dedita a saltare, come sempre, sul carro del vincitore. Con denominazione Patti Lateranensi furono dunque definiti gli accordi del 1929 siglati da B. Mussolini e dal cardinale P. Gasparri (11.2.1929), poi ratificati con una apposita legge (27.5.1929, n. 810), tra lo Stato Italiano e la chiesa cattolica.
Nel concordato furono messi a punto i rapporti giuridici, economici e sociali tra i due Stati, e fu anche stabilito che: “L’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’art. 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato“.
La Costituzione italiana e la Libertà’ di culto.
Gli accordi intercorsi furono poi reiterati dalla Costituzione Repubblicana del 1947, infatti, l’art. VII dispone: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi”. Il cristianesimo, non il cattolicesimo che è solo sua espressione politica, fu accettato come religione di stato. E ciò è importantissimo da comprendere!
La Costituzione Italiana esprime, invero, all’articolo 8, che: “Ogni Confessione religiosa è egualmente libera davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.”
Abrogazione della religione di stato.
I Patti Lateranensi rimasero pressoché invariati sino all’anno 1984, epoca in cui fu espletata una loro revisione con relative modifiche di alcuni articoli, tra cui quello riguardante l’essenza della “religione di stato”. La legge che traguardò la questione fu la L. 25 marzo 1985, n. 121, in altre parole fu quella che condusse alla “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo, con protocollo addizionale. Protocollo firmato in Roma il 18 febbraio 1984. Esso apportò sostanziali modificazioni politiche, ma non economiche, al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929 stilato tra la Repubblica Italiana e il Vaticano.”
Tale legge, nel protocollo addizionale sancisce: “Riguardo all’articolo 1 si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano“.
La sentenza della Corte Costituzionale.
Considerato che la religione di stato fu abrogata, nell’anno 2000 tramite la Sentenza 13 – 20 novembre 2000, n. 508, la Corte Costituzionale aboliva il reato di “Vilipendio alla religione dello Stato” con questa dichiarazione: ” La Corte Costituzionale dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 402 del codice penale (Vilipendio della religione dello Stato.”.
Le norme sulla libertà religiosa.
Temporalmente ora portiamoci nell’anno 2002, e rammentiamo il DdL: “Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi.”
Il testo di quel disegno, dal consiglio dei ministri fu trasformato in legge in data 1 marzo 2002. Qui annoto solo alcuni passi salienti.
Gli articoli salienti sono:
art. 1 Diritto fondamentale di libertà di coscienza e di religione. A ogni cittadino è garantita libertà di coscienza e di prassi religiosa in conformità alla Costituzione e alle convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo; ma anche per i principi del diritto internazionale ubiquitariamente riconosciuti in materia.
art. 2 Esercizio del diritto di libertà di coscienza e di religione. Libertà di coscienza e di fede religiosa sanciscono il diritto di professare liberamente la propria credenza, sia individualmente, sia in associazione. Ma è anche prevista la possibilità di diffonderla e di praticarne i riti connessi sia in privato, sia in pubblico. E’ anche stabilita la possibilità di abiurare una forma religiosa, o di dichiararsi atei ed agnostici. Sono però attuati gli art. nn 18 e 19 della Costituzione. [Costituzione Articolo 18: "I cittadini possono liberamente associarsi per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono invece proibite le associazioni segrete (Legge Rognoni La Torre) e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare". Costituzione Articolo 19: "Ognuno ha diritto di praticare liberamente la propria fede religiosa, sia individualmente, sia in associazione, e può anche espletarne propaganda privatamente o pubblicamente, purché non si manifestino riti contrari al buon costume del Paese ospitante].
art. 3 Divieto di discriminazioni. Nessuno può essere socialmente confinato, o sottoposto a costrizioni per motivazioni dipendenti dal proprio credo religioso, né, altresì, alcuna persona può essere obbligata a rilasciare dichiarazioni riguardanti la propria appartenenza confessionale.