Archive for Novembre 13th, 2009
Invece di Poggioreale l’emulo di oni oni vuole la presidenza regionale.
Invece di Poggioreale l’emulo di oni oni vuole la presidenza regionale.
Prima dell’argomento che desidero trattare voglio esporre un mio antico pensiero: “Il crimine organizzato non può esistere se non c’è volontà e interesse politico di farlo esistere”. E, mentre il cittadino, il signor chiunquefus, è tartassato dal sistema legale che lo opprime sino a, spesso, purtroppo, condurlo al suicidio o ad essere ammazzato in carcere, il dannato politicante è dal legislatore tutelato in ogni e qualsiasi maniera così da inventare, per lui, anche il concorso esterno in fatti di mafia”.
Ma ciò che più ancora mi crea rabbia non è il potere che si patrocina proteggendo i suoi accoliti, ma la dabbenaggine costituzionalmente criminale di tanti disgraziati che, anziché levare il capo “percossi da novo crescente romor”, mostrano le terga aprendo le chiappe invece d’accorrere verso forche e forconi. Così, mentre i malnati politicanti ed entourage a loro vicina, in altre parole la casta che ben descrissero Stella e Rizzo, imperterriti conducono i loro sporchi affari accompagnati da evasioni fiscali e scudi appositi, corruzioni di testimoni, lentezza dei processi, burocrazia infernale verso gli ytalyoty, angherie e soprusi d’ogni sorta, dall’altra parte un popolo senza nome e servo arranca rincorrendo il 27 d’ogni mese, senza contare i tanti poveracci che nemmeno hanno la busta paga perché costretti a lavorare in nero.
Sciacalli, è il minor epiteto che agli ytalyoty governanti si deve attribuire. Sciacalli che eletti in nome del popolo governano solo per loro interesse personale. Lo dimostra anche l’affidamento delle acque potabili a società private con iniziale ddl nascosto tra le pieghe di un’altra legge. La gestione privata è in atto a Latina sin dall’anno scorso, e, per prima cosa , furono immediatamente elevati i costi della bolletta anche di 20 volte quello attuale, per di più chiudendo i rubinetti a tutta quella gente che non ha come pagare i rincari smodati.
Genti che se non pagheranno saranno pignorate perdendo anche quelle poche misere proprietà che in una vita di stenti e sacrifici hanno costruito. E’ chiaro che anche mi riferisco a bottegai, operai in proprio (tubisti, muratori, falegnami…) e liberi professionisti che regolarmente evadono il fisco, e mi dispero per quella gran quantità di genti che traggono profitto da lavoro dipendente da proprietari che con slealtà massima dichiarano redditi inferiori a quelli dei loro salariati.
Fa seguito al breve pistolotto una considerazione sull’aberrante giornata politica di ieri, una delle più infami della storia repubblicana della colonya italya.
Già da ieri sera, e poi durante la giornata, più di un’emittente ha mostrato una breve intervista con nicola cosentino, attuale sottosegretario all’economia. E’ questo il politicante da più persone indicato e accusato di “collaborazionismo” con la camorra, però per concorso “esterno”. Ma che mai vuol significare questa scempiaggine è difficile a capirsi se non si ammette l’acquiescenza della legge nei confronti dei politicanti, ossia di tutti i parlamentari che, in realtà, mai hanno perso la loro “IMPUNITA’” anche dopo il referendum che solo apparentemente, e per i meno accorti tra il pubblico, si disse la abrogò nel 1993.
Insomma, dopo più accuse che già solo per dignità morale dovrebbero far dimettere, almeno temporaneamente, chiunque sia nell’attesa che un giudizio magistrale è espresso, l’interessato non solo non si dimissiona, ma continua a perorare la sua candidatura per la presidenza della regione Campania.
E l’omino in ogni senso, quello che sta rendendo l’Italia sempre più ytalya, invece d’assegnargli un posto di stalliere ad Arcore com’è sua prassi, dopo essersi trattenuto con il neo indagato per oltre mezz’ora, ma si sa “tra indagati mal comune mezzo gaudio”, non solo non l’ha sconsigliato di presentarsi elettoralmente, ma gli ha risposto: “Conosco gli atti. Chi meglio di me può capirti”!
Intanto il centrosinistra, largo al giovane che avanza, che non è meglio del centrodestra poiché ciò che cambia è solo il manovratore, attraverso il capogruppo del PD laura garavini in commissione antimafia denuncia che: “«Dopo – l’esibizione- del ddl sul processo breve, senz’altro questo sarà ricordato come il giorno senza vergogna per il PDL, considerato che neanche una richiesta d’arresto blocca una candidatura. Ed è vergognoso che berlusconi, anche dopo il no espresso da fini, continui a considerare attuabile la candidatura di cosentino».
Sempre in proposito dello stesso avvenimento, dipietro, ospite d’anno zero, asseriva: «Il braccio di ferro sulla candidatura di cosentino è una farsa. Un minuto dopo la sua eventuale elezione, infatti, sarebbe arrestato perché perderebbe l’immunità. Lui stesso lo sa che potrebbe candidarsi, Sì! Ma solo a Poggioreale»! Inoltre, sempre il coriaceo abruzzese comunica che massimo donadi, capogruppo dell’IdV alla camera, ha asserito che nel caso in cui per cosentino fosse respinta, da parte dei suoi sodali, la richiesta d’arresto, presenterà una mozione di sfiducia nei confronti del sottosegretario in questione.
Ma oltre al cosentino, il vomito si sprigiona a bocca piena come nella snd pilorica del lattante pensando al berlusconi che, pur di non entrare in tribunale per farsi giudicare per avvenimenti anche precedenti alla sua elezione, ha fatto inventare dallo strapagato suo assenteista parlamentare avvocato, ghidini, una nuova legge per la tutela di se stesso . Legge che, se approvata com’è possibile che avvenga, porrà ancor più in crisi la comatosa ytalya.
E la rissa, per non essere da meno, afferma alla stampa che lui si “dimette da siciliano” perché lombardo, il governatore dell’isola non si… allinea con il governo nazionale, e intanto approva le ronde leghiste togliendo denaro alle forze dell’ordine costituite.
Che schifo questo Paese, io mi dimetterei da essere italiano con gran gioia degli ytalyoty, ma amo troppo i miei lupercali e la Lupa che allattò i gemelli… e poi come si fa a vivere lontani dalle considerazioni di Jachinu, lo scaltro agrigentino emulo dell’antico Bertoldo.
Viva l’ITALIA, abbasso l’ytalya.
kiriosomega
En lugar de Oni Oni Poggioreale emulador quieren los presidentes regionales.
Antes de tratar el tema con el que me gustaría exponer mi pensamiento antiguo: “El crimen organizado no puede existir si hay voluntad política y el interés necesarios para hacerlo”. Y como ciudadano, chiunquefus Sr., es maltratado por el sistema legal que le oprime hasta que, a menudo, desgraciadamente, conducir al suicidio o ser asesinado en la cárcel, el político está condenado por el legislador protegidas en todas y cada una manera para inventar Para él, incluso sin ayuda del exterior en la mafia.
Pero lo que me hace aún más enojado, no es el poder que los patrocinadores de proteger a sus acólitos, sino la credulidad de tantos infelices que constitucionalmente penal, en lugar de levantar la cabeza “, maltratadas por el creciente clamor Novo”, el programa está detrás de la apertura de las nalgas, en lugar d «carrera a los tenedores y horcas. Así, mientras los políticos Malnati entorno y sus vecinos, en palabras de otros, la casta que describe bien Stella y Rizzo, sin miedo, ponen su negocio sucio, acompañado por la evasión de impuestos apropiados y escudos, soborno de testigos, juicios prolongados, a la burocracia infernal ytalyoty, no el acoso y el abuso de todo tipo, a través de un pueblo trabajador anónimo funcionario persiguiendo a los 27 de cada mes, a contar las muchas personas pobres que ni siquiera tiene un sueldo, porque se ven obligados a trabajar ilegalmente.
Los chacales, y lo menos que los gobernantes ytalyoty epíteto se debe atribuir. Chacales en el nombre del pueblo que eligió el gobierno sólo a sus intereses personales. También muestra las expectativas de agua potable a las empresas privadas con la factura original oculta en los pliegues de otra ley. La gestión privada en vigor desde el año pasado a América Latina, y, en primer lugar, fueron inmediatamente el costo de la factura aún más de 20 veces el actual, además de cerrar los grifos de toda la gente que no tenía como pagar incrementos desmesurados.
Las personas que no pagarán si pierden esos pocos miserables propiedades embargadas en una vida de penurias y sacrificios que han construido. Es claro que me refiero a los comerciantes, trabajadores por cuenta propia (fontaneros, albañiles, carpinteros …) y profesionales, que regularmente evadir impuestos, y la desesperación por el gran número de personas que se benefician de los empleados a los propietarios de deslealtad los ingresos del Estado máximas inferiores a las de sus empleados.
De ello se desprende la consideración de pistolotto breve la política sull’aberrante día de ayer, uno de los más infames en la historia de la colonia republicano Italia.
Ya ayer por la noche, y luego durante el día, más de un organismo de radiodifusión mostraron una breve entrevista con Nicola Cosentino, subsecretario de la economía actual. Y “este es el político mencionado por varias personas y acusado de” colaborar “con la mafia, pero la competencia por el” afuera “. Pero ¿cuál es el significado de este disparate no es difícil de entender si se admite el consentimiento de la ley contra los políticos, refiriéndose a todos los diputados que, de hecho, nunca perdió su “Impunidad”, incluso después del referéndum que sólo al parecer, y para los menos notorios en la audiencia, dijo que se deroga en 1993.
Así, después de más acusaciones sólo para la dignidad moral debería renunciar, al menos temporalmente, cualquier persona que esté esperando un dictamen magistral que se expresa, no sólo es la renuncia a persona, sino que continúa para defender su candidatura a la presidencia de la región de Campania.
Y el pequeño hombre en todo sentido, lo que está haciendo Italia ytalya más y más, en lugar de llenar las posiciones en Arcore novio como su práctica, tras haber permanecido con la nueva investigación por más de media hora, pero SA “, entre los sospechosos mal común significa alegría,” no sólo no ha desanimado a las elecciones, pero el informe dijo: “Sé que los registros. ¿Quién mejor que yo te entiendo!
Mientras tanto, el centro-off que el joven delantero, que no es mejor que el centro porque lo que cambia es sólo de los operadores, a través de la líder parlamentaria de la Laura Garavini PD en contra de la Comisión denuncia mafia que: “” Después de – la presentación del proyecto de ley sobre el proceso — En resumen, este será sin duda recordado como el día para el PDL, sin vergüenza, teniendo en cuenta que incluso una solicitud de detención por el bloqueo de una nominación. Es vergonzoso que Berlusconi, incluso después de no expresar su propósito, sigue considerando que la candidatura viable de Cosentino.
También en sobre el mismo evento, DiPietro, resultados del año cero, afirmó: “El tirón de la guerra por la candidatura de Cosentino es una farsa. Un minuto después de su elección final, de hecho, sería detenido porque se perdería la inmunidad. Él mismo sabe que puede aguantar, ¡Sí! Pero sólo una Poggioreale “! Por otra parte, también anunció que el duro Abruzzo máximo Donadi, dell’IdV los padres de la cámara, dijo que si por Cosentino fue rechazado por sus compañeros con la solicitud de detención, presentará una moción de censura contra el Secretario que se trate.
Pero además de Cosentino, el vómito sale con la boca llena como en el pensamiento infantil CND pilórica de Berlusconi, que, aunque no para ir a los tribunales para juzgar por sí mismos, incluso antes de los acontecimientos de su elección, ha inventado por su ausencia en exceso abogado parlamentaria Ghidini, una nueva ley para proteger a sí mismo. Ley que, de aprobarse, ¿cómo puede suceder, más porràancor en estado de coma crisis ytalya.
Y la lucha, para no ser menos, dice la prensa que “renunció a la siciliana”, porque Lombard, el gobernador de la isla no es … se alinea con el gobierno nacional y, entretanto, aprobó los jugadores de las ligas de patrullaje quitando dinero a la policía constituida.
¡Qué asco este país, me doy de baja de ser italiano, con gran alegría de ytalyoty, pero amo demasiado mi Lupercalia y la loba amamantó a los gemelos … y entonces, ¿cómo se vive lejos de las consideraciones Jachinu, el astuto antiguo rival Agrigento Bertoldo.
Viva ITALIA, all’ytalya muerte.
Αντί να Oni Oni εξομοιωτή Poggioreale θέλουν περιφερειακών προέδρων.
Πριν συζητήσουμε το θέμα με το οποίο θα δώσει παλιά σκέψη μου: «Το οργανωμένο έγκλημα δεν μπορεί να υπάρξει εάν υπάρχει πολιτική βούληση και το συμφέρον να το κάνουν». Και ως πολίτης, ο κ. chiunquefus, η κακομεταχείριση από το νομικό σύστημα που τον καταπιέζει μέχρι, συχνά, δυστυχώς, να οδηγήσει σε αυτοκτονία ή να δολοφονηθεί στη φυλακή, ο πολιτικός είναι καταδικασμένη από τον νομοθέτη που προστατεύονται με κάθε τρόπο να Για να το επινοήσουμε, έστω και αν δεν εξωτερική βοήθεια στη μαφία.
Αλλά αυτό που με κάνει ακόμα πιο θυμωμένος δεν είναι η δύναμη που προστατεύουν acolytes χορηγούς τους, αλλά η ευπιστία των πολλών συνταγματικά δυσαρεστημένοι ποινικές, και όχι την ανύψωση του κεφαλιού, “κακοποιημένων από την αυξανόμενη οχλοβοή Novo», το πρόγραμμα πίσω από το άνοιγμα των γλουτών, και όχι φυλή δ ‘για τα πηρούνια και δίκρανα. Έτσι, ενώ οι πολιτικοί Malnati περιβάλλον και τους γείτονές της, με άλλα λόγια, η κάστα που είναι αυτό που Στέλλα και Rizzo, δεν φοβούνται, που βρώμικη επιχείρηση τους, συνοδεύεται από τις κατάλληλες φοροδιαφυγής και ασπίδες, δωροδοκία μάρτυρα, μακροχρόνιες μελέτες, ytalyoty Infernal γραφειοκρατία, δεν παρενόχληση και κατάχρηση όλων των ειδών, μέσα από έναν ανώνυμο υπάλληλο που εργάζονται οι άνθρωποι κυνηγούν τα 27 ευρώ ανά μήνα για να μετρήσει τον πολλοί φτωχοί άνθρωποι δεν έχουν ούτε καν paycheck, διότι είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται παράνομα.
Το τσακάλια, και το λιγότερο που οι κυβερνώντες θα πρέπει να αποδοθεί ytalyoty επίθετο. Τσακάλια στο όνομα του λαού που εξέλεξε την κυβέρνηση μόνο τα προσωπικά τους συμφέροντα. Δείχνει, επίσης, τις προσδοκίες του πόσιμου νερού σε ιδιωτικές εταιρείες με το αρχικό νομοσχέδιο κρυμμένο στο πτυχώσεις του άλλου νόμου. Ιδιωτική διαχείριση του τόπου από το περασμένο έτος στη Λατινική Αμερική, καθώς και στην πρώτη θέση, ήταν αμέσως το κόστος του νομοσχεδίου ακόμη περισσότερο από 20 φορές την τρέχουσα, καθώς και στενές τις βρύσες όλων των ανθρώπων που δεν άρεσε πληρώνουν υπέρογκες αυξήσεις .
Οι άνθρωποι δεν θα πληρώσει αν χάσουν οι λίγοι άθλιο προσπελάσιμο ιδιότητες στη διάρκεια της ζωής του κακουχίες και τις θυσίες που έχουν κατασκευαστεί. Είναι σαφές ότι αναφέρομαι στους εμπόρους, τους αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους (υδραυλικοί, κτίστες, ξυλουργοί …) και τους επαγγελματίες που καταφεύγουν τακτικά τους φόρους, και απόγνωση για τον μεγάλο αριθμό των ατόμων που επωφελούνται από τους εργαζόμενους να τους ιδιοκτήτες των απιστία κρατικά έσοδα μέγιστη χαμηλότερες από εκείνες των εργαζομένων της.
Επομένως pistolotto σύντομη εξέταση της sull’aberrante πολιτικής χθες, ένα από τα πιο διαβόητο στην ιστορία της αποικίας Ρεπουμπλικανικού Ιταλία.
Ήδη χθες το βράδυ, στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της ημέρας, πάνω από ένα ραδιοτηλεοπτικό φορέα έδειξε μια σύντομη συνέντευξη με τον Nicola Cosentino, υφυπουργός της οικονομίας. Και “αυτό είναι ο πολιτικός αναφέρθηκε από αρκετούς ανθρώπους που κατηγορούνται για« συνεργασία »με τη μαφία, αλλά ο ανταγωνισμός για την” έξω “. Αλλά ποια είναι η έννοια του παρόντος ανοησίες, δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε αν δεχθούμε τη συγκατάθεση του νομοθεσία κατά των πολιτικών, που αφορούν όλους τους βουλευτές που, στην πραγματικότητα, ποτέ δεν έχασε τους “ατιμωρησία”, ακόμη και μετά το δημοψήφισμα που μόνο φαινομενικά, και για λιγότερο αισθητή κατά την ακρόαση, είπε για την κατάργηση του το 1993.
Έτσι, μετά από περισσότερα έξοδα μόνο για την ηθική αξιοπρέπεια θα πρέπει να παραιτηθεί, τουλάχιστον προσωρινά, κάθε πρόσωπο που είναι σε αναμονή για μια αριστουργηματική γνώμη εκφράζεται, δεν είναι μόνο η αποποίηση του προσώπου, αλλά συνεχίζει να υπερασπίζεται την υποψηφιότητά του για πρόεδρος του περιφέρεια της Καμπανίας.
Και ο μικρός άνθρωπος από κάθε άποψη, αυτό που κάνει όλο και πιο ytalya Ιταλία, αντί για την πλήρωση θέσεων σε φίλο Arcore ως πρακτική τους, αφού παρέμειναν με τη νέα έρευνα κατά περισσότερο από μισή ώρα, αλλά Α.Ε., μεταξύ υπόνοια κοινή κακό σημαίνει χαρά, “δεν είναι μόνο δεν έχει αποθαρρύνει τις εκλογές, αλλά η έκθεση δήλωσε:« Ξέρω τα αρχεία. Ποιος καλύτερα από ό, τι κατάλαβα!
Εν τω μεταξύ, το κέντρο-off ότι ο νεαρός επιθετικός, ο οποίος δεν είναι καλύτερη από το κέντρο, διότι αυτό που αλλάζει είναι μόνο οι φορείς, μέσω του κοινοβουλευτικού ηγέτη του Π.Δ. Garavini Laura καταγγελία κατά της μαφίας της Επιτροπής ότι: ” «Μετά – την παρουσίαση του νομοσχεδίου σχετικά με τη διαδικασία – με λίγα λόγια, αυτό είναι βέβαιο ότι θα μείνει στην ιστορία ως η ημέρα για το LDP, χωρίς ντροπή, θεωρώντας ότι έστω και ένα αίτημα για σύλληψη αναστέλλοντας μια υποψηφιότητα. Μπερλουσκόνι είναι ντροπή που δεν είναι ακόμη και μετά από σαφή σκοπό του, εξακολουθεί να θεωρεί ότι η βιώσιμη υποψηφιότητα του Cosentino.
Επίσης, περίπου την ίδια περίπτωση, DiPietro, με μηδενικό αποτέλεσμα χρόνου, δήλωσε: «Η διελκυστίνδα για την υποψηφιότητα Cosentino είναι μια φάρσα. Ένα λεπτό μετά την τελική επιλογή του, στην πραγματικότητα, θα συλληφθεί, διότι θα χάσουν την ασυλία. Ο ίδιος ξέρει ότι μπορεί να σταθεί, Ναι, αλλά μόνο μια Poggioreale “! Επιπλέον, ανακοίνωσε επίσης ότι η μέγιστη σκληρά Donadi Abruzzo, γονείς dell’IdV κάμερα, Cosentino είπε ότι, αν είχε απορριφθεί από τους ομολόγους του, με την αίτηση για κράτηση, πρόταση μομφής κατά του γραμματέα.
Αλλά εκτός από Cosentino, εμετός από το στόμα του με πλήρη και σε παιδικά σκέψης NDA πυλωρού Μπερλουσκόνι, ο οποίος, μολονότι δεν είναι να πάει στα δικαστήρια για να κρίνουν μόνοι τους, ακόμη και πριν από τα γεγονότα της εκλογής του, έχει εφεύρει από του απουσία άνω Ghidini κοινοβουλευτική δικηγόρος, ένας νέος νόμος για να προστατεύσει τον εαυτό του. Πράξη η οποία, εάν εγκριθεί, πώς μπορεί να συμβεί πιο porràancor σε κωματώδη κατάσταση κρίσης ytalya.
Και τον αγώνα, δεν πρέπει να πάνε πίσω, λέει στον Τύπο ότι “η Σικελίας παραιτήθηκε” επειδή Lombard, ο κυβερνήτης του νησιού δεν είναι … ευθυγραμμίζει με την εθνική κυβέρνηση, εν τω μεταξύ, εγκρίθηκε leaguers περιπολικό της αστυνομίας, λαμβάνοντας χρήματα για να δημιουργηθεί.
Yuck αυτή τη χώρα, θα παραιτηθώ από το να είναι ιταλική ytalyoty με μεγάλη χαρά, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ Λουπερκάλια μου και η λύκαινα θήλασε τα δίδυμα … και στη συνέχεια πώς ζείτε μακριά από Jachinu εκτιμήσεις, η πονηριά γέρου Agrigento Bertoldo.
Viva Italia, το θάνατο all’ytalya.
…IMMUNITA’? NO! PEGGIO E’ IMPUNITA’!
1
L’ENNESIMA PORCATA DI BERLUSCONI SULL’IMMUNITÀ’
MEGLIO PERO’ CHIAMARLA CON IL SUO NOME VERO:
“IMPUNITA’“
IL TESTO CHE SEGUE E’ INTEGRALMENTE RIPORTATO CON ERRORI GRAMMATICALI E LESSICALI. ESSO E’ RIPRESO DAL SITO:
http://www.adnkronos.com/IGN/Assets/Pdf/ddl_giustizia.pdf
SENATO DELLA REPUBBLICA
XVI LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE
Iniziativa dei sen(sali)atori:
GASPARRI, QUAGLIARIELLO, BRICOLO, TOFANI, CASOLI, BIANCONI, IZZO, CENTARO, LONGO, ALLEGRINI, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, DELOGU, GALLONE, MAZZATORTA, MUGNAI, VALENTINO.
Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo.
2
Schema di disegno di legge contenente misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo.
Articolo 1
(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)
- All’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole “Chi ha subito” sono sostituite dalle seguenti: “In attuazione dell’articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte che ha subito”;
b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;
c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, ovvero alla data del deposito dell’istanza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ove applicabile, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di 90 giorni ciascuno.
3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma
2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma.
3-quater. Nella liquidazione dell’indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione di cui al comma 1. L’indennizzo è ridotto ad un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l’infondatezza.
3-quinquies. In ordine alla domanda di equa riparazione di cui all’articolo 3, si
considera priva di interesse, ai sensi dell’articolo 100 del codice di procedura civile, la parte che, nel giudizio in cui si assume essersi verificata la violazione di cui al comma1, non ha presentato, nell’ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al primo periodo del comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del giudizio entro i predetti termini, o comunque quanto prima, ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, l’interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell’udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza, depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente.
3-sexies. Il giudice procedente e il capo dell’ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell’istanza di cui al comma 3-quinquies. A decorrere dalla data del deposito, il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, con esclusione della deroga prevista dall’articolo 81, secondo comma, e di quella di cui
3 all’articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; nei processi penali si applica la disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativi e contabile l’udienza di discussione è fissata entro novanta giorni. Salvo che nei processi penali, la motivazione dellasentenza che definisce il giudizio è limitata ad una concisa esposizione dei motivi difatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell’ufficio giudiziario vigilasull’effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge»;
d) In sede di prima applicazione, nei giudizi pendenti in cui sono già decorsi itermini di cui all’articolo 2, comma 3-ter, della legge n. 89 del 2001, l’istanza di cui al comma 3-quinquies dello stesso articolo 2 è depositata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
Articolo 2
(Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)
«1. Nel codice di procedura penale, dopo l’articolo 346 è inserito il seguente:
Art. 346-bis - (Non doversi procedere per estinzione del processo). 1. Il giudice nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell’art. 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione dichiara non doversi procedere per estinzione delprocesso quando:
a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale formulando l’imputazione ai sensi dell’articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;
b) dalla sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;
c) dalla sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;
d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:
a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;
b) nell’udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l’udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;
c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell’imputato estradando.
3. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518 in nessun caso i termini di cui al comma 1 possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.
4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l’articolo 649.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei processi in cui l’imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:
a) delitto di associazione per delinquere previsto dall’articolo 416 del codice penale;
b) delitto di incendio previsto dall’articolo 423 del codice penale;
c) delitti di pornografia minorile previsti dall’articolo 600-ter del codice penale;
d) delitto di sequestro di persona previsto dall’articolo 605 del codice penale;
4
e) delitto di atti persecutori previsto dall’articolo 612-bis del codice penale
f) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’art.4 della legge 8 agosto 1977, n.533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625 del codice penale;
g) delitti di furto previsti dall’articolo 624-bis del codice penale;
h) delitto di circonvenzione di persone incapaci, previsto dall’articolo 643 del codice penale;
i) delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
l) delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;
m) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;
n) reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui a decreto legislativo25 luglio 1998, n.286;
o) delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsti dall’art. 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
6. In caso di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del comma 1, non si applica l’articolo 75 comma 3. Quando la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, i termini a comparire di cui all’art. 163 bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l’imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata personalmente in udienza ovvero è presentata dall’interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest’ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3.».
Articolo 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni dell’articolo 2 si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d’appello o alla Corte di cassazione.».
5
RELAZIONE
Il provvedimento intende attuare il principio della ragionevole durata dei processi, sancito sia nella convenzione europea dei diritti dell’uomo (art.6), che nella Costituzione (art.111).
L’articolo 1 contiene misure per razionalizzare le procedure di equo indennizzo previste nella legge 24 marzo 2001 n.89 (cd. legge Pinto), che trovano applicazione allorquando sia stato violato il diritto alla ragionevole durata del processo civile, penale o amministrativo.
L’obiettivo è quello di rendere più certi i presupposti, la procedura e la quantificazione dell’equo indennizzo, nel quadro di un generale contenimento degli effetti, anche economici, derivanti dalla durata non ragionevole dei processi. Lo Stato italiano è, infatti, quello che subisce il maggior numero di condanne da parte della Corte europea sui diritti dell’uomo per l’eccessiva durata dei processi. A fronte di tali condanne, sono stati corrisposti indennizzi pari a 14,7 milioni di euro, nel 2007, a 25 milioni di euro, nel 2008, e a 13,6 milioni di euro nel primo semestre del 2009. Questi dati sono ancor più preoccupanti se si considera che, per lo stesso titolo, erano stati pagati, nel 2002, indennizzi per 1,26 milioni di euro, e che essi si riferiscono a somme erogate direttamente dal Ministero della Giustizia, cui devono aggiungersi i pignoramenti che le parti operano presso le singole Tesorerie Provinciali (ad esempio, nel biennio 2007-2008 sono stati pignorati presso la tesoreria di Roma 7,2 milioni di euro). Altrettanto preoccupante è l’incremento del numero dei procedimenti di equa riparazione, pari al 42% all’anno: erano 5051 nel 2003; 28.383 nel 2008; 17.259 nel primo semestre del 2009 (con una proiezione finale di oltre 34.000 procedimenti, per il corrente anno).
Ai danni finanziari, si aggiunge il rilevante danno di immagine che l’Italia subisce per le ripetute condanne dinanzi alla Corte di Strasburgo. Si tratta di una vera e propria emergenza, come riconosciuto anche dal Presidente della Corte di Cassazione nel corso della inaugurazione dell’anno giudiziario 2009. Tanto premesso, l’articolo 1 del disegno di legge modifica e integra l’articolo 2 della legge 89/2001.
In primo luogo, è previsto che la domanda di equa riparazione sia subordinata a una specifica istanza di sollecitazione, che la parte deve presentare nel processo (civile, penale o amministrativo) entro sei mesi dalla scadenza dei termini di non irragionevole durata, previsti dal nuovo comma 3-ter dell’articolo 2 l.n.89-2001. In questo modo, il meccanismo potrà assumere una funzione non solo risarcitoria, ma anche acceleratoria e, dunque, virtuosa. Presentata l’istanza di sollecitazione, i processi godranno, infatti, di una corsia preferenziale, sotto la vigilanza del capo dell’ufficio interessato, e la sentenza che definisce il giudizio potrà essere sinteticamente motivata (ad eccezione delle sentenze penali).
In secondo luogo, il comma 3-ter dell’articolo 2 della legge 89-2001, introdotto dall’art.1, comma 1, lettera c), del disegno di legge, stabilisce una presunzione legale di non irragionevole durata dei processi nei quali ciascun grado di giudizio si sia protratto per un periodo non superiore a due anni (un anno per il giudizio di rinvio). Non si tratta si una presunzione assoluta, in quanto il giudice che decide sulla domanda di equa riparazione – vale a dire, la corte d’appello competente ex articolo 3 l.n.89-2001, non modificato dal d.d.l. – potrà aumentare il termine fino alla metà nei casi di complessità del caso e valutato pure il comportamento delle parti private e del giudice.
6
Inoltre, per valorizzare la speditezza, ma anche la lealtà processuale, dal termine di ragionevole durata del processo sono esclusi i periodi relativi ai rinvii richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di 90 giorni ciascuno.
In terzo luogo, è previsto che, nella liquidazione dell’indennizzo il giudice deve tener conto del valore della domanda proposta, o accolta, nel procedimento nel quale si è verificata la violazione del termine di ragionevole durata. Anche questa previsione è in linea con la giurisprudenza della Corte europea, che ha fissato dei criteri generali per la liquidazione riconoscendo ai giudici nazionali la possibilità di uno “scostamento ragionevole” da essi. Nella stessa ottica si spiega la riduzione di un quarto dell’indennizzo quando il procedimento, cui si riferisce la domanda di equa riparazione, è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l’infondatezza.
In quarto luogo, con una disposizione transitoria, si prevede che nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge in cui siano già decorsi i termini di ragionevole durata, l’istanza di sollecitazione deve essere depositata entro sessanta giorni. L’articolo 2 prevede l’estinzione dell’azione penale e, quindi, del processo, per violazione dei termini di ragionevole durata.
La norma intende adeguare il sistema processuale alla convenzione europea dei diritti dell’uomo (art.6) e alla Costituzione (art.111, comma 2) e contenere entro limiti fisiologici il contenzioso derivante dalle procedure di equa riparazione (cd. Legge Pinto).
Da molti anni, gli analisti registrano come in Italia il principio della ragionevole durata dei processi è sistematicamente violato, al punto che il nostro Paese è quello che subisce il maggior numero di condanne da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, con conseguenze molto severe, sia in termini finanziari che di immagine.
Peraltro, il processo penale, oltre ad essere irragionevolmente lungo, è anche in molti casi privo di reale sostanza, come dimostra il numero sempre maggiore di reati dichiarati estinti per prescrizione. Ciò significa che l’organizzazione giudiziaria occupa una parte delle proprie risorse per celebrare processi privi di reale utilità, generando sfiducia nella certezza della pena e indebolendo la capacità della norma penale di operare come un deterrente.
In tale contesto, si colloca il meccanismo di estinzione del processo, espressione di una moderna sensibilità giuridica e destinato ad attuare il principio della «durata ragionevole» nel processo penale.
In alcuni casi, il diritto dell’imputato a non restare sotto la soggezione del processo per un periodo di tempo troppo lungo può esser pienamente soddisfatto prevedendo ex lege termini massimi di durata dei diversi gradi di giudizio, il cui superamento obbliga il giudice della fase a pronunciare una sentenza di non doversi procedere. In questo modo, il processo sarà definito prima che si verifichi la violazione del diritto alla ragionevole durata, sul presupposto dell’inattuabilità, o sopravvenuta carenza, dell’interesse all’esercizio dell’azione penale e, attraverso di essa, alla pretesa punitiva dello Stato.
Questo meccanismo soddisfa, da un lato, l’aspettativa dell’imputato a che il processo si concluda entro una certa misura di tempo; dall’altro, l’aspettativa dell’apparato giudiziario a concludere i processi senza subire altri effetti che non siano la propria scarsa sollecitudine.
Quando, però, il processo riguarda reati gravi o di allarme sociale, la sua durata massima non può essere determinata ex lege. Pertanto, il disegno di legge prevede che l’estinzione processuale opera solo nei processi relativi a reati puniti con pene inferiori nel massimo ai dieci anni di reclusione e sempreché non si proceda nei confronti di imputati recidivi o delinquenti o contravventori abituali o professionali (articolo 2,
7
commi 1 e 5). Al di fuori di questi casi, l’estinzione processuale non può operare in quanto prevale l’interesse all’accertamento delle responsabilità e all’applicazione della sanzione. Il rimedio al protrarsi del processo potrà, quindi, consistere soltanto nell’equo indennizzo.
Il meccanismo dell’estinzione processuale si basa sulla previsione di termini di durata di ciascun grado del giudizio e di cause di sospensione, che fermano l’«orologio», premiando i «tempi attivi» del processo e neutralizzando quelli passivi o «di attraversamento» dovuti a rinvii forzati, imputabili a scelte delle parti, o a cause esterne, come quando sia necessario acquisire una condizione di procedibilità (ad esempio, l’autorizzazione a procedere).
Il comma 1 dell’articolo 2 stabilisce che, a partire dall’assunzione della qualità di imputato, ciascun grado del processo deve esser definito entro un termine massimo di due anni (un anno per il giudizio di rinvio), scaduto il quale il giudice della fase deve dichiararne l’estinzione. La previsione di un termine di eguale durata per i diversi gradi di giudizio è giustificata dalla diversa distribuzione degli organici e dei carichi di lavoro presso tribunali, corti d’appello e corte di cassazione, che non consente di prevedere tempi più brevi per i processi che pendono in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione.
Nel comma 2, si indicano i casi in cui il corso dei termini è sospeso, tra cui i periodi di sospensione del processo previsti dalla legge e il tempo in cui l’udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell’imputato o del suo difensore. La scelta delle cause di sospensione si fonda sull’articolo 159 del codice penale.
I termini di fase restano, quindi, sospesi in ogni caso in cui la sospensione del procedimento é imposta da una particolare disposizione di legge (ad es., articoli 3, 47, 71, 477, 479, 509 del codice di procedura penale; articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; articolo 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274; articolo 343 del codice di procedura penale, in tema di autorizzazione a procedere; articolo 16 della legge 22 maggio 1975, n. 152). Il termine è, altresì, sospeso in conseguenza di un impedimento dell’imputato o del suo difensore o quando il rinvio è stato disposto su loro richiesta.
A queste ipotesi, è doveroso aggiungere quelle in cui il blocco del procedimento si verifica per una causa esterna, non imputabile agli organi giudiziari, come quando sia in atto l’estradizione dell’imputato.
Il comma 3 prevede che, quando in dibattimento vengono effettuate nuove contestazioni dal pubblico ministero, il termine di fase non può essere aumentato complessivamente per più di tre mesi.
Nel comma 4, si specifica che la sentenza di non doversi procedere, per estinzione del processo, una volta definitiva, produce l’effetto preclusivo previsto dall’articolo 649 del codice di procedura penale. Pertanto, rispetto ai fatti oggetto del processo dichiarato estinto opera il principio del ne bis in idem.
Il comma 5 prevede un ampio numero di eccezioni.
L’estinzione processuale non opera nei processi a carico di imputati recidivi, delinquenti abituali o professionali, in quelli relativi ai reati di mafia, terrorismo e agli altri delitti ad essi assimilati (articolo 51, commi 3-bis e 3-quater) e in quelli ritenuti di allarme sociale. In questi casi, sull’interesse dell’imputato alla ragionevole durata del processo prevale l’interesse della collettività all’accertamento della responsabilità penale e all’applicazione della pena. Questo “doppio binario” è in linea con le scelte già compiute dal legislatore e già più volte sottoposte al vaglio della Corte costituzionale, che ne ha riconosciuto la ragionevolezza e legittimità.
Il comma 6 prevede che la parte civile costituitasi nel processo colpito dalla estinzione,
quando trasferisce l’azione in sede civile, ha diritto sia alla riduzione della metà dei
8
termini a comparire di cui all’art. 163 bis del codice di procedura civile, sia alla trattazione prioritaria del processo relativo all’azione trasferita.
Infine, il comma 7 sancisce la facoltà per l’imputato di rinunciare alla estinzione del processo, secondo un principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza 23 maggio 1990, n. 275.
L’articolo 3 del disegno di legge contiene disposizioni relative all’entrata in vigore della legge e all’applicazione delle norme sull’estinzione processuale.
In particolare, nel comma 2 è specificato che le nuove norme si applicheranno nei processi in corso alla data di entrata in vigore della legge, ad eccezione dei processi che pendono avanti alla Corte d’appello o alla Corte di cassazione.